RILEVAZIONE PERSONALE SOPRANNUMERARIO E PRESENTAZIONE DOMANDE DI MOBILITA’

In questo periodo gli uffici provinciali stanno  procedendo a convalidare le proposte di organico avanzate  dalle scuole di ogni ordine e grado della provincia.

Entro il 19 maggio gli uffici provinciali dovranno terminare la valutazione delle domande di mobilità prodotte dal personale docente. 

In questi giorni, quindi, a seguito della convalida dell’organico, le scuole stanno rilevando le posizioni di soprannumerarietà, per cui i docenti che non hanno prodotto domanda sono invitati a presentarla in modalità cartacea, mentre, coloro che l’hanno già prodotta devono integrarla o, volendo, sostituirla integralmente.

Riassumendo, allora, il docente può produrre tre diverse forme di domanda di mobilità, a seguito della individuazione come soprannumerario:

1)Produrre  domanda di trasferimento condizionandola al permanere della situazione di soprannumerarietà;

2) Produrre  domanda di trasferimento volontaria sia se è gustata già prodotta domanda, nel qual caso occorre integrarla, sia se non fosse stata prodotta.

3) Non produrre alcuna domanda 

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1)Produrre  domanda di trasferimento condizionandola al permanere della situazione di soprannumerarietà;

Con tale tipo di domanda il docente esprime la volontà di annullare la domanda di mobilità prodotta quale soprannunerario, laddove, durante il corso delle varie fasi dei trasferimenti, si dovesse liberare un posto nella scuola di titolarità (può accadere ad esempio che altro docente  della stessa scuola avendo prodotto domanda viene trasferito altrove). In questo caso il docente soprannumerario viene riassegnato automaticamente  nell’organico della scuola senza neanche apparire nel tabulato dei trasferimenti. Ove, invece, non si è liberato il posto nella scuola di titolarità, ove l’interessato è stato rilevato soprannunerario, lo stesso o viene trasferito in altra sede indicata nella domanda oppure trasferito d’ufficio in una sede libera, secondo la tabella di viciniorietà predisposta dal Ministero dell’Istruzione. Sia che venga trasferito a domanda in una sede indicata nella domanda ovvero trasferito d’ufficio, il docente conserva per 8 anni il diritto a rientrare nella sede di ex titolarità conservando anche il diritto all’attribuzione della continuità di servizio.  

2) Produrre  domanda di trasferimento volontaria sia se si è stata già prodotto domanda, nel qual caso occorre integrarla, sia se non fosse  stata prodotta.

In questo caso, il docente rilevato soprannumerario sia che abbia già prodotto domanda di mobilitò sia che sia stato invitato a farlo in modalità cartacea a seguito della nuova situazione sopravvenuta, partecipa alle normali operazioni di mobilità alla pari di tutti gli altri docenti. L’essere soprannumerario non gli dà precedenza alcuna nei movimenti; infatti tale precedenza opera solo se lo stesso docente ha prodotto la domanda condizionata di cui al punto 1). E’ bene precisare che la domanda condizionata non fa scattare di per sè la precedenza; infatti tale precedenza la si avrà nel caso in cui, il sistema informativo del ministero, non potendo assegnare al docente soprannumerario nè la ex sede di titolarità nè alcuna sede indicata nella domanda, lo deve trasferire d’ufficio e, in tal caso, il trasferimento  opera con precedenza rispetto anche a chi vanta maggior punteggio. 

Si precisa, ancora, rispetto alla presentazione della domanda volontaria (ovvero anche se condizionata)  che qualora  non si  presenti domanda di trasferimento condizionata ovvero si presenti la domanda volontaria, e non si ottiene alcuna sede richiesta nella domanda, il docente perdente posto viene trasferito d’ufficio prima di tutto in una scuola del comune di titolarità, successivamente viene trasferito d’ufficio in una scuola di un comune viciniore sulla base dell’apposita tabella di vicinorietà.

E’ importante indicare il punteggio attribuito dalla scuola nella graduatoria dei SOPRANNUMERARI, infatti  se si viene trasferiti d’ufficio e, se non si è dichiarato il punteggio della graduatoria interna, si viene trasferiti a punteggio zero, quindi in posizione di svantaggio rispetto a chi ha presentato domanda condizionata.

Inoltre, non presentando la domanda condizionata, come previsto da art. 13 CCNI Mobilità comma 1 punto II, si perde la precedenza per il rientro sulla scuola dove si è perso il posto.  Quindi appare chiaro che, nel caso si sia verificata la situazione di soprannumerarietà  conviene presentare comunque domanda condizionata.

Il trasferimento d’ufficio segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all’art 13 e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero nell organico provinciale. 

3) Non produrre alcuna domanda 

Il docente può anche decidere di non produrre domanda. In tal caso l’UST inserisce lo stesso nel Sistema informativo con il punteggio di zero. Il trasferimento avverrà come trasferimento d’ufficio secondo la tabella di vicioniorietà partendo dalla sede in  cui lo stesso docente è stato rilevato soprannumerario.

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Per rispondere ai numerosi quesiti sottopostoci si PRECISA allora che se il docente rilevato soprannumerario non voglia essere trasferito per cui, liberandosi un posto durante le operazioni di mobilità vuole essere riassorbito nell’organico della scuola,  dovrà rispondere negativamente (“NO”) alla domanda presente nel modulo ove è riportato “il docente intende comunque partecipare al movimento a domanda” – 

QUINDI OPERATIVAMENTE LA DOMANDA VA COMPILATA IN QUESTO MODO: condizionamento domanda

II personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nella domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).

Pertanto, nel caso in cui nella domanda si volessero indicare delle scuole (o codici sintetici) che appartengono ad altri comuni rispetto a quello di titolarità, è obbligatorio inserire prima il codice comune di titolarità. Ovviamente tale obbligo non sussiste se indicano solo scuole del proprio comune di titolarità.

Si ricorda inoltre che in caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate.

Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, i passaggi sono tre:

  • il docente viene trasferito d’ufficio nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti.
  • in subordine, viene trasferito d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà
  • in ultimo, se non trova posto rimane in soprannumero sulla provincia.