TESTO DECRETO LEGGE 24 NOVEMBRE 2021: RAFFORZAMENTO MISURE PREVENZIONE CORONAVIRUS ED EFFETTI PER LA SCUOLA- DETTAGLI

Via libera del Consiglio dei ministri alle nuove misure anti-covid per contrastare la quarta ondata.

Via libera soprattutto alla stretta sui no vax, con il super green pass, solo per vaccinati, per accedere alle attività ludiche e ricreative.

L’obbligo vaccinale sarà esteso, oltre al comparto sanitario e alle Rsa, alla sicurezza, difesa e personale della scuola. 

  La stretta Green pass valido 9 mesi, e dal 15 dicembre obbligo di vaccinazione il comparto istruzione, difesa e sicurezza. 

Il super green pass varrà anche in zona bianca, ma non per i luoghi di lavoro.

Intanto il limite temporale del green pass è ridotto a 9 mesi.

La terza dose di vaccino sarà possibile dopo 5 mesi dalla precedente somministrazione.

Dal 15 dicembre si prevede l’obbligo di terza dose per personale sanitario e Rsa.  Attività aperte anche in zona gialla-arancione con super gren pass Attività aperte anche se scatteranno le zone gialla e arancione ma accessi consentiti solo a chi è munito del super green pass, ossia è vaccinato o guarito dal Covid.

Una stretta quindi per i non vaccinati dal Covid, ai quali sarà vietato l’accesso a bar, ristoranti, alberghi e palestre.

Tampone valido solo per il lavoro Dal 6 dicembre, il tampone sarà valido solo per andare al lavoro, per i servizi essenziali o per gli spostamenti a lunga percorrenza, per il resto varrà il Super Green pass anche in zona bianca, quindi per i non vaccinati o guariti dal Covid sarà interdetto l’accesso a tutte le attività per le quali è oggi chiesto l’accesso con il Green pass, dai ristoranti al chiuso fino alle palestre.

Restano termini validità tamponi Non dovrebbero cambiare i termini di validità dei tamponi anti Covid. 

No obbligo vaccino e no green pass per under 12. Il vaccino anti Covid, anche se domani dovesse arrivare l’ok di Ema, non sarà obbligatorio per gli under 12.  

SCUOLA:  OBBLIGO VACCINALE
Come detto viene introdotto anche l’obbligo vaccinale per il personale scolastico e per le forze dell’ordine, oltre che per il personale sanitario.

AGGIORNAMENTO

Le nuove misure adottate dal Consiglio dei Ministri nella serata di ieri  entreranno in vigore a partire dal 6 dicembre 2021. In ogni caso  la misura dell’estensione dell’obbligo vaccinale entrerà in vigore a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Quindi, per effetto di quanto disposto dall’art 4-ter del Decreto, si  introduce, a decorrere dal 15 dicembre, anche per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (comprese le scuole paritarie), delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, l’obbligo vaccinale già previsto per esempio per il personale sanitario.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni formative assicurano il rispetto dell’obbligo vaccinale.

Saranno i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche e formative a verificare l’adempimento del
predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche attraverso l’’App VerificaC19 che consente infatti di rilevare esclusivamente l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato a cui la stessa si riferisce, senza che siano visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Nei casi in cui non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i dirigenti inviteranno, senza indugio, l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i dirigenti\responsabili delle istituzioni scolastiche\educative\formative inviteranno l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione i soggetti accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.

MANCATO CONTROLLO DA PARTE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

La violazione delle disposizioni relative al controllo delle certificazione espone i dirigenti scolastici\responsabili delle strutture alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 1.000.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti allo Stato quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Il testo del decreto super green pass-2