Situazione diversa è quella in cui, un docente ndr, iscritto in Gae ha rinunciato negli anni decorsi (ovvero nel 2022 anche)  a una proposta di immissione in ruolo dalla stessa GaE.

 Infatti, dette rinuncia ha comportato e comporterà, per coloro che dovessero rinunciare a nomina in ruolo nel 2022,  la cancellazione immediata:

  • dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato. Nel caso in cui il rifiuto avviene per il sostegno (elenco che dipende dalle classi di concorso in cui si è inseriti in GAE) ciò non implica la cancellazione anche dal posto comune/classe di concorso correlata al sostegno.
  • dalla relativa graduatoria d’istituto di I fascia.

Si ha il diritto a permanere, invece:

  • nella graduatoria ad esaurimento es. della infanzia se si è rinunciato al ruolo dalla graduatoria della primaria e viceversa;
  • in qualsiasi Graduatoria di merito di concorso in cui si è eventualmente inseriti;
  • nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), inclusi gli elenchi aggiuntivi. In questo caso il diritto a permanere riguarda anche l’eventuale classe di concorso/tipologia di posto per cui si è rinunciato alla nomina in ruolo.