RICORSO AVVERSO LA MANCATA MAGGIORAZIONE DELLA IND.INT.SPECIALE AI FINI PENSIONISTICI: LA CORTE DEI CONTI ACCOGLIE UN RICORSO DELLA FLP SCUOLA

LA CORTE DEI CONTI TORNA AD ACCOGLIERE I RICORSI IN MERITO ALLA MAGGIORAZIONE DEL 18% SULL’IMPORTO DELL’INDENNITA’INTEGRATIVA SPECIALE

Premiata la perseveranza e l’impegno della FLP SCUOLA Foggia con riferimento al riconoscimento del diritto per i pensionati della scuola alla maggiorazione del 18% sull’importo dell’indennità integrativa speciale.

Dopo una dura e lunga battaglia giudiziaria con il supporto dello studio legale dell’Avv. Nicola Parisi, la FLP è riuscita nuovamente ad ottenere dalla Corte dei Conti di Bari sentenza favorevole di riconoscimento della maggiorazione del 18% nei confronti di 58 ricorrenti- SENTENZA N.132/2018 DEL 9 FEBBRAIO 2018 –

Già da qualche anno la FLP Scuola Foggia, con il supporto dell’Avv. Parisi e sulla base di precedenti favorevoli della Corte dei Conti di Bari, ha intrapreso una dura battaglia giudiziaria tesa al riconoscimento del diritto alla maggiorazione. Ma sulla scia  delle pronunce della Corte dei Conti Centrale, la sede di Bari del Giudice delle pensioni in altri ricorsi patrocinati anche dalla FLP aveva emesso sentenze di rigetto adeguandosi alle pronunce del Giudice Superiore e sconfessando i suoi stessi precedenti, sacrificando i diritti dei pensionati sull’altare degli interessi della “finanza pubblica”.

Certi dell’ingiustizia di tali sentenze la FLP con il sostegno dell’Avv. Parisi ha continuato a coltivare comunque i vari ricorsi presentati fidando sulla  fondatezza dei diritti di cui ha richiesto la tutela e del fatto che le sentenze del rigetto fossero dettate anche da ragioni di natura “politica” visto i costi a carico della previdenza pubblica nel caso di provvedimenti di accoglimento.

La perseveranza della “intraprendente” sigla sindacale è stata ripagata dalla Sentenza n. 132/2018 di accoglimento di uno di tali ricorsi e di riconoscimento del “diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del trattamento pensionistico, mediante il computo della maggiorazione del 18% anche della indennità integrativa speciale”. La Corte ritiene che la mancata riproduzione della clausola contenuta nell’omologo art. 79, comma 3, del CCNL 2002-2005 secondo cui il conglobamento dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 75 del CCNL non modifica le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico.

Pertanto la conseguenza dell’assenza di una simile clausola contrattuale nel CCNL successivo che trova applicazione, in quanto, una volta ricompresa la indennità integrativa speciale nella struttura della retribuzione, soltanto una espressa previsione contrattuale poteva escluderla ai fini pensionistici.

La battaglia naturalmente continua al fine di difendere il risultato raggiunto, atteso che sicuramente  l’INPS proporrà appello per negare il diritto riconosciuto. Ma non basta, a questo punto metteremo  discussione i ricorsi rigettati.

Questa vicenda dimostra ancora una volta l’impegno della FLP sempre in prima fila nel difendere i diritti del personale della scuola sia in fase sindacale che in fase giudiziaria quando questo, purtroppo,  è inevitabile e necessario.

LA FLP SCUOLA, CON SERIETA’, PROFESSIONALITA’ E COMPETENZA, OPERA  A DIFESA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA SIA IN SERVIZIO CHE IN PENSIONE.