GAE PROVINCIALI: LA SCELTA DELLE SCUOLE PER INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO

Richiamiamo l’attenzione di coloro che sono inclusi nelle GAE provinciali sulla esigenza di presentare dal  prossimo 15 luglio domanda di aggiornamento della prima fascia delle graduatorie di Istituto 2019/22, anche nelle more della pubblicazione delle graduatorie definitive. Infatti, non vi è alcun rapporto fra la pubblicazione delle graduatorie provinciali e la scelta delle sedi scolastiche ove si ritiene di fare domanda per il conferimento di eventuali supplenze di prima fascia..

Il modello B di scelta delle scuole, viene prodotto esclusivamente tramite il portale Istanze Online, dal 15 al 29 luglio 2019 entro le ore 14.00.

La domanda, ovviamente,   si può presentare per una sola provincia, con la precisazione che si può anche produrre in provincia diversa da quella in cui si è inseriti nelle  graduatorie ad esaurimento, fino a un massimo complessivo di 20 scuole per le classi di concorso e sostegno scuole secondarie e  con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni.

Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze da GaE.

ATTENZIONE PERO’ : CASO IN CUI NON E’ POSSIBILE PRODURRE DOMANDA DI INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DI PRIMA FASCIA IN PROVINCIA DIVERSA DA QUELLA DI INSERIMENTO IN GAE.

L’articolo 9 bis, comma 7, del DM 374/2019 così dispone:

In ragione di quanto disposto dall’art. 1, comma 10 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, gli aspiranti di I fascia, che risultino inseriti anche nelle graduatorie di istituto di II e III fascia costituite ai sensi del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, ai fini dell’inserimento in I fascia, ma  dovranno confermare con il modello B, le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e  necessariamente per la stessa provincia di iscrizione, ai sensi dell’ art. 5 comma 6 del Regolamento.

In sostanza, i  docenti già inseriti in II o III fascia (considerato che l’aggiornamento della II e III delle GI è già avvenuto nell’anno 2017), non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, compresa la scuola capofila, ma dovranno confermare con il modello B le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento.

I predetti docenti potranno soltanto sostituire, nella stessa provincia di iscrizione in II e/o III fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l’iscrizione in I fascia; non possono cambiare scuole qualora nelle stesse (scuole) i nuovi insegnamenti, per i quali si chiede l’iscrizione i I fascia, risultino già impartiti.