VERIFICA DOMANDE E CONVALIDA PUNTEGGIO PER DOCENTI INCLUSI GPS DESTINATARI DI NOMINA: ESAME GIURIDICO DELLE DIVERSE FATTISPECIE DI CASI

Ormai gli Uffici Scolastici Provinciali hanno o stanno ultimando le nomine annuali da GAE e GPS  del personale docente incluso nelle GPS

L’O.M. 60/2020 prevede che le istituzioni scolastiche debbano, SUBITO DOPO L’ASSUNZIONE IN SERVIZIO, procedere alla verifica del punteggio in ragione del quale è stata conseguita la nomina.

Si deve in proposito richiamare l’attenzione che tale operazione debba avvenire in tempi brevissimi e non può essere differita nel tempo.

Il Ministero ha reso disponibile per le scuole una GUIDA RAPIDA per le operazioni conseguenti all’attività di verifica ed eventuale correzione del punteggio 

SCARICA QUI LA :  Guida-Rapida-SIDI-Verifica-e-Convalida-domande-SCUOLE-v1.0

L’esito dei controlli deve essere comunicato dal Dirigente Scolastico all’Ufficio dell’Ambito territoriale competente. L’Ambito territoriale, in caso di esito positivo della verifica, procederà alla convalida a sistema dei dati contenuti nella domanda dell’aspirante e a darne comunicazione all’interessato (art. 8, comma 8) mentre in caso di esito negativo, invece, l’Ambito territoriale procederà all’esclusione dell’aspirante, oppure alla rideterminazione del punteggio e della posizione assegnati all’aspirante.

E’ compito del  Dirigente Scolastico, che ha effettuato i controlli, la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale per dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (art. 8, c. 9).

In conseguenza dell’esclusione o alla modifica di punteggi e posizioni, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che per lo stesso non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera (art. 8, comma 10).

Si deve rilevare che il servizio prestato “medio tempore” viene considerato come SERVIZIO DI FATTO solo ove il punteggio conseguito in GPS sia conseguente a DICHIARAZIONE MENDACE e non già se si tratta di ERRATA VALUTAZIONE.

In conseguenza, per esempio, se l’aspirante ha indicato un servizio come specifico mentre detto servizio era da valutare come aspecifico, appare evidente che non ci troviamo di fronte a una DICHIARAZIONE MENDACE ma ad errata VALUTAZIONE DEI TITOLI. Altro esempio può essere quello relativo (molti casi) al servizio prestato nei CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. In tale ipotesi è valutabile solo il servizio reso nei percorsi di OBBLIGO FORMATIVO, per cui l’indicazione di detto servizio, ove non prestato nei percorsi attinenti all’obbligo formativo, non può essere considerata dichiarazione mendace atteso che il servizio è stato reso solo che non rientra fra quelli valutabili così come previsto dall O.M. 60/2020.

In caso di positiva convalida dei dati l’Amministrazione rilascia all’interessato apposita certificazione dell’avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall’aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie. QUINDI E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIO CHE LE SCUOLE RILASCINO TALE DICHIARAZIONE E IL DOCENTE HA IL DIRITTO DI PRETENDERLA.

In caso di mancata convalida l’Amministrazione procederà a correggere il punteggio attribuito in graduatoria o, qualora si tratti di un requisito di ammissione, a dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria.

Il problema si pone quando la discordanza tra quanto attribuito in graduatoria e quanto risulta dal controllo emerga, una volta che sia stata pubblicata la graduatoria definitiva, e si sia proceduto anche alla stipulazione del contratto di lavoro.

Una volta rideterminato il punteggio, infatti,  e comunicato all’Ufficio Scolastico competente, sorge il problema se il docente DEBBA O MENO RESTARE IN SERVIZIO OPPURE PROCEDERE AL LICENZIAMENTO.

Giova ricordare, prima di tutto, che l’iter procedimentale che porta alla stipula dei contratti di lavoro con il personale scolastico è distinto in due fasi:
a)  una fase pubblicistica. La fase pubblicistica attiene alla formazione delle graduatorie, alla loro efficacia, all’atto di individuazione dell’avente diritto.
b)  una fase privatistica. La fase privatistica ha per oggetto la proposta contrattuale e la stipulazione del contratto vero e proprio 

Riprendendo quanto già sopra accennato ed entrando nel dettagli esaminiamo le due fattispecie: 

1. Dichiarazione non veritiera dell’aspirante supplente.

La scuola segnala all’UST competente che, dal suo canto, 

 dichiara la decadenza del candidato dalla graduatoria qualora la dichiarazione non veritiera abbia ad oggetto un requisito di ammissione (ad esempio età, titolo di studio, cittadinanza, godimento di diritti civili e politici).
L’UST  dovrà emettere apposito provvedimento di esclusione dalla graduatoria (FASE PUBBLICISTICA) e, contestualmente, invitare la scuola a dichiarare risolto il contratto stipulato con il supplente, mediante l’emissione, questa volta di competenza del Dirigente Scolastico, di apposito provvedimento.

Nell’atto di risoluzione del contratto, in tale ipotesi, il Dirigente :

a) dovrà dichiarare non valido ai fini giuridici il servizio prestato
Occorre precisare che la previsione di cui all’art. 2126 c.c. secondo cui ”la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione” tutela il contenuto economico e
previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione di ulteriori sviluppi di carriera. (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 7604/2009)

b) provvedere alla tempestiva segnalazione del fatto alla Procura della Repubblica perché valuti la possibilità di accertare il dolo e quindi la falsità della dichiarazione non veritiera, falsità che costituisce una fattispecie penalmente rilevante ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, trattandosi di reato procedibile d’ufficio

ATTENZIONE:

La falsa dichiarazione si distingue dalla dichiarazione non veritiera per la presenza dell’elemento psicologico del dolo, ovvero della consapevolezza da parte dell’autore della dichiarazione di attestare un fatto non corrispondente al vero. Il dolo, tuttavia, non può essere oggetto di accertamento da parte dell’Amministrazione ma solo dell’Autorità giudiziaria: di qui il dovere dell’Amministrazione di segnalare la dichiarazione non veritiera alla Procura della Repubblica perché essa valuti la possibilità di configurare quella determinata dichiarazione non veritiera come una dichiarazione falsa e, pertanto, configurante una fattispecie penalmente rilevante.
La fattispecie della dichiarazione falsa dell’aspirante supplente assume rilievo anche ai fini disciplinari.

DIVERSA, INVECE, LA FATTISPECIE RELATIVA ALL’ERRORE COMMESSO DALL’UST NELLA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

Nell’ipotesi in cui l’errore non sia stato determinato da una dichiarazione non veritiera o falsa del candidato ma da un errore (materiale o di valutazione) dell’Amministrazione scolastica possono presentarsi due generi di fattispecie:

A)  l’erronea assunzione;

In tali ipotesi l’Amministrazione, avvalendosi dei propri poteri di autotutela, provvede

  1. alla rettifica della graduatoria per poi, comunicare al Dirigente Scolastico di dichiarare risolto il contratto stipulato con il supplente;
  2. dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria qualora l’errore dell’Amministrazione scolastica abbia avuto ad oggetto la sussistenza di un requisito di ammissione;
  3. Il Dirigente dichiara non valido ai fini giuridici il servizio prestato.                                                                                            

B) la mancata o ritardata assunzione dell’avente diritto 

Nelle controversie in cui il ricorrente lamenta la mancata o ritardata assunzione da parte della P.A., se oggetto di contestazione è il provvedimento di approvazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. n. 165/2001, la
giurisdizione della controversia è del giudice amministrativo. Laddove, invece, si controverta della correttezza e legittimità di provvedimenti dell’Amministrazione che abbiano determinato una modifica della posizione in graduatoria del concorrente sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Se l’amministrazione sbaglia nel disporre le assunzioni, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno diritto al risarcimento dei danni. Posto che è onere del ricorrente dimostrare che il diverso punteggio in graduatoria, nel confronto con il punteggio degli altri concorrenti, gli conferisce il diritto di essere assunto, il diritto al risarcimento del danni spetta sia ai docenti di ruolo, la cui immissione sia stata ritardata per colpa dell’amministrazione, sia agli aspiranti supplenti non assunti per errori dell’amministrazione nella compilazione della relativa graduatoria.

Tuttavia, alle ritardate assunzioni non può applicarsi il principio della retrodatazione economica del conferimento dell’incarico. La sola reintegrazione ammissibile è la retrodatazione degli effetti giuridici dell’assunzione al momento in cui questa avrebbe dovuto avere luogo. La retrodatazione economica comporterebbe il conferimento di una retribuzione per prestazioni mai effettuate e, quindi, la violazione del principio di corrispondenza tra esercizio dell’attività lavorativa e retribuzione

VENIAMO ORA AL CASO CHE PIU’ SI PRESENTA NELLE SCUOLE IN QUESTI GIORNI

Nei casi in cui invece l’errore abbia avuto ad oggetto il calcolo del punteggio in graduatoria il potere dell’Amministrazione dovrà seguire i criteri di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, norma che stabilisce il potere dell’Amministrazione di annullare d’ufficio il proprio provvedimento illegittimo:

 sussistendone le ragioni di interesse pubblico;
 entro un termine ragionevole;
 tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

In questi casi sarà pertanto necessaria una ponderazione dell’interesse pubblico all’annullamento del provvedimento.

Tale ponderazione dovrà tenere conto:

 della gravità dell’errore, ovvero della misura del punteggio da rettificare;

 del fattore tempo, ovvero del momento in cui emerge l’errore che ha determinato l’attribuzione della supplenza;

 del diritto all’istruzione degli studenti, ovvero del loro interesse alla continuità didattica.

Se, ad esempio, la supplenza di cui si tratta sta volgendo al termine contrattualmente previsto, in mancanza di contestazioni di cointeressati, deve ritenersi che l’interesse pubblico dell’Amministrazione a procedere in autotutela e a dichiarare risolto il contratto del supplente sarà alquanto lieve se non del tutto assente.

Se, casi che si stanno verificando in questi giorni, la rettifica del punteggio non comporta per il docente la caducazione dalla nomina, in quanto l’ultimo nominato ha comunque un punteggio (pur tenendo conto della rettifica apportata) inferiore a quello del docente destinatario della rettifica, appare evidente che non può procedersi alla riconvocazione di tutti i candidati per spostamento di sede in quanto sussiste L’INTERESSE PUBBLICO AD ASSICURARE LA CONTINUITA’ DIDATTICA.

Ove, invece, la riduzione del punteggio comporti la risoluzione del contratto, appare evidente che la disponibilità della sede deve considerarsi come DISPONIBILITA’ SOPRAGGIUNTA, per cui, sempre riferendosi al principi della tutela dell’interesse pubblico ad assicurare la continuità didattica, l’UST deve procedere alla convocazione degli aspiranti a partire dal primo dei non nominati e non procedere a riconvocazione di tutti gli aspiranti.

Appare verosimile che potrebbero essere instaurati contenziosi da parte di docenti i quali, inseriti utilmente in graduatoria e interessati alla sede resasi libera, in conseguenza della risoluzione del contratto, non hanno al tempo della convocazione stessa ottenuta la nomina avendo, per esempio chiesto solo quella sede o parte delle sedi disponibili.

Ebbene, in questi casi, dovrà essere l’interessato a far valere i propri diritti presentando esposto all’UST competente ed eccependo il diritto all’ottenimento della supplenza.