PERSONALE SCOLASTICO IN MALATTIA PER COVID: ISTRUZIONI INAIL

Si richiama l’attenzione del personale scolastico su quanto comunicato dall’INAIL, con nota 3159/del 17 marzo 2021.

Con tale nota l’istituto di previdenza ha fornito chiarimenti in ordine alla denuncia di infortunio del personale scolastico (ivi compresi gli studenti) positivo al Covid nonchè per infortuni verificatesi durante la DAD o DDI. 

Viene ribadito che tutto il personale scolastico che svolge attività in presenza è soggetto a rischio di contagio in virtù della vicinanza e del contatto con studenti o viceversa.

Proprio per questo motivo, l’INAIL è tenuta ad effettuare accertamenti  medico-legali al fine di accertare  l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto che il contagio è avvenuto in occasione di lavoro

Relativamente ai dirigenti scolastici e alle responsabilità ricadenti sugli stessi in caso di contagio contratto nella scuola, è precisato che tale responsabilità si ha solo  in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33; quindi, in conseguenza, occorre accertare se vi è stata inosservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, come stabilito dall’articolo 29-bis del decreto-legge 23/2020 convertito dalla legge 40/20201 , nonché dall’inosservanza dei protocolli e delle prescrizioni regionali.

Da ciò emerge chiaramente che il datore di lavoro non deve pertanto effettuare alcuna valutazione in merito alla ricorrenza nel caso concreto della cosiddetta presunzione semplice, né tanto meno in relazione alla sussistenza dell’occasione di lavoro, perché tale attività è riservata dalla legge all’Inail.
 
Il dipendente, dal suo canto, ove lo ritiene, può tranquillamente effettuare “cautelativamente” anche la denuncia volontaria presso un Patronato. Si ricorda a tal fine che la FLP SCUOLA FOGGIA ha in atto convenzione con IL PATRONATO SIAS DI FOGGIA (vedi link CONVENZIONI)

Ciò posto, il DS deve immediatamente presentare la denuncia di infortunio indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. L’assicurazione Inail per quanto riguarda le denunce di infortunio si basa su poche e semplici regole che tutti i datori di lavoro, compresi i presidi, sono tenuti a rispettare:

  1. L’obbligo del dirigente scolastico di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio, nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid 19, sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio. In particolare il dirigente scolastico ha l’obbligo di trasmettere la denuncia di infortunio all’Inail soltanto se è a conoscenza dei dati di riferimento del certificato medico di infortunio, rilasciato dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore.
    Si ribadisce quindi che il dirigente scolastico deve trasmettere la denuncia di infortunio entro due giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’infezione stessa, indicando nella denuncia i riferimenti del certificato medico già trasmesso all’Inail per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, esclusivamente se al lavoratore interessato è stato rilasciato un certificato medico di infortunio.
  2. L’Inail è tenuto ad istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell’Inps, nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia. Nei casi suddetti, le Sedi dell’Inail sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Il termine di due giorni di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per l’irrogazione della sanzione amministrativa in caso di omissione o ritardo, in tal caso decorre dalla data di ricezione della suddetta richiesta che viene trasmessa sempre via PEC.

Fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia della Sede Inail al dirigente scolastico), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici. 

CASI COVID STUDENTI

L’assicurazione obbligatoria pubblica è prevista, dall’articolo 1, comma 3, n. 288 e dall’articolo 4, comma 1, n. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 per gli studenti direttamente adibiti alle seguenti attività :

a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;

b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;

c) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;

d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

La copertura assicurativa opera soltanto per gli infortuni che accadono nel corso delle suddette attività, con esclusione degli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge.  

È escluso dalla tutela anche l’infortunio in itinere, occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.

Esiste quindi una limitazione della tutela assicurativa con riguardo all’attività protetta che non consente, allo stato, di includere gli studenti nella tutela assicurativa per il contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro), quand’anche il medico redigesse, in ipotesi, un certificato medico di infortunio.

Resta fermo che anche nel caso teorico suddetto, il dirigente scolastico dovrebbe presentare, come negli altri casi, la denuncia di infortunio all’Inail poiché l’obbligo in questione sorge per il solo fatto dell’emissione di un certificato medico di infortunio.

L’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetta esclusivamente all’Inail.

Copertura assicurativa per studenti e insegnanti per infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza e obbligo generalizzato per gli insegnanti

Studenti

La copertura assicurativa comprende anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD (si pensi alle zone rosse per la pandemia in corso).

La copertura assicurativa in caso di didattica a distanza, pertanto, è uguale a quella prevista per gli studenti nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Insegnanti

Prima dell’introduzione della didattica a distanza

L’INAIL precisa che già prima dell’introduzione della DAD, la copertura assicurativa per gli insegnanti è stata prevista:

a) se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine (articolo 1, comma 1, e dell’articolo4, comma 1, n.1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 112418);

b) se sono direttamente adibiti ad esperienze tecnico scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro (articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)

Per la didattica a distanza

L’INAIL sostiene che per tutti gli insegnanti sia operante in via generalizzata l’obbligo assicurativo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.

Ciò anche a seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione (articolo 7, commi 27-32, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13519), che ha introdotto nelle scuole le pagelle elettroniche e il registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l’utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici.

CIRCOLARE INAIL MARZO 2021-