CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI DA GAE E GPS – SOSTEGNO DA GRADUATORIE INCROCIATE – NOMINA RISERVISTI- : POSSIBILI CONTENZIOSI ?

Il Ministero dell’Istruzione, come è noto, quest’anno ha, stante la situazione pandemica (ma è prevedibile ormai che ciò accadrà anche in futuro), deciso che il conferimento delle supplenze annuali al personale docente, doveva avvenire utilizzando un sistema informatizzato  basato sul  “fantomatico algoritmo di renziana memoria”.

La FLP SCUOLA FOGGIA, nel  notiziario pubblicato  il  1 agosto, in largo anticipo e unica organizzazione sindacale, ha ammonito sul possibile caos e pericoli di errori che si sarebbero verificati sia a causa dell’elevato  numero di aspiranti obbligati a produrre domanda (fra GAE E GPS quasi 700 mila) sia per  le varie  tipologie di preferenze da esprimere.

Purtroppo, siamo stati facili profeti perchè non solo si è verificato quanto da noi temuto ma, al 25 settembre, ci sono ancora tantissimi incarichi annuali da effettuare: altro che tutti in cattedra il 1^ settembre caro Ministro Bianchi!!!

Fra i tanti problemi, vi è uno che sta determinando ricorsi ed esposti, ed è  rappresentato dalla nomina dei riservisti appartenenti alle categorie ex legge 68/99

Infatti, la Legge 68/1999 prevede le cosiddette “categorie protette”. Si tratta di docenti che, beneficiando  di tale legge, hanno diritto a una riserva dei posti (7% + 1% a seconda delle categorie), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l’assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni.

Si è, pertanto, assistito ad assunzioni di candidati con punteggio più basso ma, essendo  titolare della Legge 68/1999, ha “scavalcato” docenti con punteggio più alto proprio perché destinatari di  “posti riservati” ad essi spettanti quali appartenenti, appunto, alle categorie protette.

Ciò premesso, non essendo molto chiara la procedura di assegnazione di tali posti “riservati” , e non avendo i vari uffici scolastici regionali e provinciali spiegato con apposite note il funzionamento della stessa, ovviamente si è generata tensione e presentazione di numerosi esposti.

Molti docenti, infatti, ci hanno prima di tutto chiesto come avviene il calcolo delle percentuali.

Sull’argomento, invero, la nostra organizzazione sindacale ha pubblicato una apposita nota-CLICCA E SCARICA,relativamente alle supplenze e una ulteriore nota per le nomine in ruolo CLICCA Riserve-posti-assunzioni-ruolo, in ogni caso, riteniamo necessario, anche per l’esistenza delle cosiddette graduatorie incrociate, utilizzate per le nomine su posti di sostegno per i non specializzati, ritornare sull’argomento.

Sarebbe, innanzi tutto auspicabile, ma ce ne faremo portavoce con l’UST di Foggia, che venissero pubblicati, per ogni classe di concorso e profilo professionale, i tabulati messi in linea dal sistema informativo del Ministero, dai quali è possibile avere un quadro d’insieme delle aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M) ed accertare se le stesse siano o meno sature (ossia che ci siano effettivamente riservisti da assumere).

Vediamo, quindi, come si procede nel calcolo: occorre calcolare il numero degli occupati ossia il numero dei posti in organico di ciascuna classe di concorso ovvero tipologia di posto ed  applicare le suddette aliquote (7% più 1%) e, da tale numero, vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario(già di ruolo)  delle norme sulle assunzioni obbligatorie.

Il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari è prioritariamente finalizzato alla attribuzione dei rapporti di lavoro prima  a tempo indeterminato.

Qualora l’aliquota sia satura, non verranno effettuate assunzioni a norma della legge n. 68/98.

Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) e delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)

Il punto A.8 dell’Allegato A (Istruzioni Operative per le immissioni in ruolo) affronta la questione dei titoli di riserva.

In particolare, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento (GAE)  deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica (quindi senza distinzione fra fasce e fascia aggiuntiva).

Tale disposto deve essere applicato, nel rispetto della ratio delle citate sentenze, anche in relazione alle assunzioni disposte attingendo dalle altre tipologie di graduatorie considerando come unica graduatoria.

In sostanza, secondo le indicazioni ministeriali che richiamano le due sentenze della Corte di Cassazione, ai fini dell’applicazione della riserva, la graduatoria, benché articolata in fasce, deve essere considerata come unica.

In tali sentenze la Corte di Cassazione, con riferimento proprio alle GAE (Graduatorie a esaurimento) afferma che: “Fermo restando che … rimaneva da assegnare un posto di invalido, rimasto privo di copertura, per non essere incluse nella seconda fascia persone appartenenti alle classi protette, hanno affermato le sezioni unite che l’obbligo della pubblica amministrazione a ricoprire il posto riservato all’invalido non poteva in alcun modo essere eluso, atteso che non si configgeva né con il principio delle diverse graduatorie separate di merito (corrispondenti alla diverse fasce), né con il principio meritocratico, posto a base di dette graduatorie, per essersi creata la necessità di assegnare un posto nella quota riservata e per non riscontrarsi nella fascia, superiore a quella in cui era collocato l’interessato, persone appartenenti alle categorie protette aventi, come tali, titolo per concorrervi.

Pertanto, ha soggiunto la Corte di legittimità,  l’Amministrazione scolastica […]è obbligata ad attingere gli invalidi dall’apposita graduatoria per coprire quei posti che, riservati ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 3, rimarrebbero altrimenti illegittimamente scoperti, mentre ogni diversa opinione finirebbe per eludere il dettato  legislativo per disattendere la tutela apprestatai disabili dal dettato costituzionale, perchè legittimerebbe – ad esempio nei casi in cui le fasce di merito fossero composte di più aspiranti e solo nell’ultima fossero collocati uno o più disabili – una completa disapplicazione delle quote di riserva di cui alla L. n. 68 del 1998, art. 3.

In sostanza, il principio affermato dalla Corte di Cassazione e ripreso dal Ministero nelle Istruzioni operative per le immissioni in ruolo è quello di considerare le graduatorie come uniche, ragione per cui, il riservista va ricercato anche in fasce diverse, qualora nella fascia superiore non vi siano riservisti da assumere.

Per le supplenze conferite per l’a.s. 2021/2022, nasce però il problema derivante dal fatto che nella graduatoria incrociata per il sostegno, per esempio,  (a differenza degli anni decorsi) sono presenti sia aspiranti inclusi in Gae (abilitati) che aspiranti inclusi in GPS 1^ fascia (pure essi abilitati) che in 2^ fascia (non abilitati però), mentre nelle graduatorie per posti curriculari  sono stati prese congiuntamente sia GAE – che tutte le fasce di GPS.

Le sentenze della Corte di Cassazione  risalgono, però, al 2007 e fanno riferimento alle graduatorie ad esaurimento, quando le GAE erano articolate  in tre fasce e che, comunque, i docenti erano tutti abilitati. 

Nel momento in cui, però, si fa una sola graduatoria incrociata (sostegno) o una sola tornata per le graduatorie posti curriculari,  nelle quali si inseriscono “diverse e differenti tipologie di graduatorie (Gae e GPS) e docenti abilitati e non, si sarebbe verificata  l’elusione dell’applicazione di quanto stabilito dalle sentenze della Corte di Cassazione, in quanto si sarebbe consentito ad  un docente riservista non abilitato di scavalcare un docente non riservista abilitato. 

L’O.M. 60/2020 ha per la prima volta previsto l’applicazione delle riserve di cui alla legge 68/1999 anche alle supplenze conferite dalle GPS, senza però fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità con cui la riserva debba operare tra fasce diverse e senza tenere conto del fatto che nelle varie fasce delle GPS si trovano soggetti con requisiti di accesso differenti. In particolare, quindi, mentre nelle prima fascia trovano collocazione i docenti abilitati\specializzati, nella seconda fascia trovano collocazione i docenti non abilitati o, nel caso del sostegno, non specializzati ma con tre annualità di servizio su sostegno.

Nel conferimento delle supplenze è accaduto che, anche nel caso delle GPS, il software ha considerato l’applicazione delle riserve di legge come graduatoria unica, a prescindere quindi dalla loro articolazione in fasce.

Soprattutto quest’ultima circostanza risulta alquanto problematica laddove la Legge 104/1992 all’art. 14 comma 6 prevede che:  “L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati”.

Siamo dunque evidentemente di fronte a un contrasto di norme laddove la Legge 104 attribuisce una chiara priorità ai docenti specializzati mentre la Legge 68/1999, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, a prescindere dallo scaglione di appartenenza.

Pertanto:

  • É pacifico che la Legge 68/1999 debba operare a prescindere dalla fasce quando si parla di GAE o di Graduatorie di merito, graduatorie riservate ai soli docenti abilitati e\o che hanno superato un concorso e che quindi si trovano nella medesima situazione. In tal senso le citate sentenze e le istruzioni operative sono dirimenti.
  • É invece problematica la questione dell’applicazione della Legge 68/1999 alle GPS perché siamo di fronte a una situazione nuova su cui mancano indicazioni precise. 

Ben si è guardato il Ministero di fornire spiegazioni e chiarimenti, lasciando “la patata bollente” nelle mani degli uffici provinciali e predisponendo un algoritmo del tutto ignaro delle sentenze della Corte di Cassazione e delle differenti tipologie di graduatorie