O.M. N.60/2020: EFFETTI CONSEGUENTI A RINUNCIA E ABBANDONO SUPPLENZA PERSONALE DOCENTE

In riferimento ai numerosi dubbi e diversità di interpretazioni relative agli effetti nelle graduatorie provinciali GPS e Graduatori di istituto, si ritiene opportuno segnalare una chiara nota dell’USR Lazio che, nel ricordare le norme contenute nella O.M. 60/2020, ha così riassunto la casistica:

              DOCENTE CUI E’ STATA CONFERITA NOMINA TEMPORANEA DA GRADUATORIA DI ISTITUTO               Tenuto conto di quanto previsto  dall’articolo 2, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n.60, lo stesso docente ha in ogni caso facoltà di accettare l’eventuale successiva nomina per:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;        c) Potranno accettare tali contratti anche i titolari di supplenze conferite dalle graduatorie di istituto sino al termine delle attività didattiche entro il 31 dicembre su spezzoni orario fino a 6 ore

Precisato quanto innanzi, si passa ora ad esaminare la diverse tipologie relative al rifiuto di accettare proposta di nomina, che possono riassumersi in  tre diverse tipologie : la rinuncia, la mancata assunzione del servizio e l’abbandono del servizio, a cui conseguono, penalizzazioni nelle operazioni successive i cui effetti sono correlati  alla tipologia di diniego posto.

  1. La rinuncia, come esplicitato nel punto i. del comma 1 lettera a) dell’art.14 -OM 60, è equiparata alla mancata presentazione alla convocazione. La conseguenza per l’aspirante che non si presenta ovvero rinuncia è l’impossibilità a conseguire supplenze da GAE o GPS per la medesima classe di concorso.
    Appare opportuno sottolineare che, come chiarito anche nella circolare ministeriale prot. n. 25089 del 6 agosto 2021, per le operazioni telematiche di quest’anno va inteso come rinunciatario il soggetto che non ha ricevuto assegnazione di sede per non aver presentato domanda, o per non aver indicato in essa un posto disponibile in una sede che poteva essergli assegnato. Sostanzialmente con le operazioni informatizzate adottate per l’a.s. 2021/2022 ha, quindi, rinunciato il soggetto che, pur in turno di nomina, non ha ricevuto una sede in conseguenza delle limitazioni alle sedi espresse nella sua domanda ovvero per non averla presentata. Rientra in questa casistica, ad es., un docente che abbia partecipato alle operazioni per la classe di concorso X, indicando solo sedi presso le quali non erano (più) disponibili posti giunti alla sua posizione in graduatoria, sebbene fosse disponibile almeno ancora un posto/spezzone per X, però non indicato tra le preferenze. Il docente di questo esempio non potrà più conseguire contratti da GAE o GPS per la classe di concorso X, nemmeno sulle disponibilità sopraggiunte, perché avrebbe già potuto avere un contratto se solo si fosse dichiarato disponibile ad accettarlo. Potrà, però, ottenere contratti dalle graduatorie di istituto per la classe di concorso X;
  2. La mancata assunzione in servizio è la condizione del soggetto che, pur avendo accettato la proposta (espressamente ovvero per preventiva accettazione come nel caso di delega, come richiamato in più punti dall’ordinanza in oggetto ed esplicitato all’articolo 14, comma 1, lettera a), punto ii.) non si presenta presso la sede assegnata per la regolare assunzione in servizio e questo comporta, come conseguenza, l’impossibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
    Appare opportuno ricordare che la presentazione dell’istanza telematica, come da circolare ministeriale prot. n. 25089 del 6 agosto 2021 e ai sensi dell’articolo 12, comma 3, primo periodo dell’ordinanza, equivaleva alla preventiva accettazione di incarico presso una delle sedi e per le classi di concorso/tipologie di posto espressamente indicate nella domanda. Conseguentemente, ogni aspirante che abbia ricevuto una proposta di assegnazione di contratto a tempo determinato da GAE/GPS ha già accettato la stessa e se ha successivamente declinato, prima dell’assunzione del servizio, la sede assegnata, rientra tra coloro che non hanno assunto servizio ai sensi del punto ii. citato.
    In relazione a questa specifica eventualità, dunque, si evidenzia che il docente che non abbia assunto servizio per supplenza conferita sulla base delle GAE o delle GPS non potrà essere destinatario, per il corrente anno scolastico, di successivi e ulteriori contratti a tempo determinato sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento. Permane, comunque, il
    diritto dello stesso docente a conseguire incarichi successivi su altri insegnamenti o altre tipologie di posto essendo la sanzione applicabile esclusivamente per il medesimo insegnamento/tipo posto.
    A tal proposito, sempre al fine di una corretta e uniforme applicazione dell’articolo 14 dell’Ordinanza ministeriale da parte degli Istituti Scolastici in base alle varie casistiche riscontrabili, si evidenzia che, in caso il docente che incorra nella suddetta sanzione sia già in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto per il medesimo insegnamento, la citata sanzione non ha effetti sul contratto in essere e, al fine di garantire la continuità didattica così come previsto dall’articolo 13, comma 11 dell’Ordinanza, neanche su eventuali successive proroghe della stessa. Tale docente, dunque, potrà permanere in servizio sulla supplenza già conferita sulla base delle graduatorie di istituto per la stessa classe di concorso ed eventualmente accettare anche le successive proroghe della stessa, identica, supplenza.
    Rientra in questa casistica, ad es., un docente che abbia partecipato alle operazioni per la classe di concorso Y, ottenendo una proposta contrattuale su una delle sedi chieste con l’istanza, e che però poi non prenda servizio o vi rinunci. Il docente di questo esempio non potrà più conseguire contratti da GAE, GPS e nemmeno da
    graduatorie di istituto per la classe di concorso Y, nemmeno sulle disponibilità sopraggiunte, perché ha mancato di prendere servizio su una sede già accettata. Tale docente potrà, però, mantenere l’eventuale contratto già stipulato, prima dell’assegnazione della sede da GAE/GPS, da graduatoria di istituto e sulla classe di concorso Y;
  3. L’abbandono del servizio, infine, disciplinato al punto iii. del comma 1 lettera a), e fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, è la casistica del soggetto che, successivamente alla presa di servizio sull’incarico assegnato, e prima della scadenza naturale dello stesso, interrompa l’incarico. La conseguenza è l’impossibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie per qualsiasi tipologia di posto e qualsiasi classe di concorso ove l’aspirante è inserito.

La nota dell’USR Lazio conclude che, viceversa, nel caso in cui a un docente cui sia stata conferita, per mero errore, una supplenza sino al 31 agosto poi successivamente corretta sino al 30 giugno, ha diritto a rinunciare alla rettifica senza incorrere in alcuna sanzione.