NUOVO CONCORSO STRAORDINARIO SCUOLE SECONDARIE: ECCO COME SARA’ E CHI PUO’ ACCEDERE

Il  Ministero dell’Istruzione ha fornito ai rappresentanti delle cosiddette Organizzazioni sindacali  la bozza di decreto ministeriale che regolamenterà il nuovo concorso straordinario della scuola secondaria che si svolgerà entro il 15 giugno 2022.

IL CONCORSO SARA’ BANDITO PER:
a)  un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che sono residuati  dopo le ordinarie immissioni in ruolo. Verrà quindi  è bandita una procedura concorsuale straordinaria in ciascuna regione, per ciascuna classe di concorso, detratti  i posti riservati al concorso ordinario già bandito con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 (concorsi ordinari).

Dovrebbero essere, in totale fra i 13/14 mila posti. 

CHI POTRA’ PARTECIPARE: 
B) I docenti (esclusi quelli compresi nelle assunzioni già disposte nell’a.s. 2021/2022 dalle GPS I fascia), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno 3 annualità anche non consecutive negli ultimi cinque anni scolastici, valutate come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
C) Occorre, inoltre, essere in possesso di: 

1)  titolo di accesso alla specifica classe di concorso, ovvero analogo titolo conseguito allestero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure abilitazione specifica;
2) non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato allimmissione in ruolo, ai sensi del comma 4 art. 59 DL 73/2021;
3) avere svolto, a decorrere dal 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dellarticolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando il possesso di almeno un’annualità di servizio specifico.
4) avere svolto almeno un anno di servizio dei tre nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

C) Occorrerà versare un contributo di segreteria tale da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale.

D) SI POTRA’ PRESENTARE LA DOMANDA PER:

  1. UNA SOLA REGIONE E UN ANNO DI SERVIZIO SPECIFICO
    Il concorso è indetto su base regionale e articolato per le classi di concorso dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado.

    Ciascun candidato può partecipare alla predetta procedura in un’unica regione, per la classe di concorso per la quale sia stata maturata almeno un’annualità di servizio specifico.
  2. Non viene bandito il concorso  per i posti di sostegno.

E) PROVA D’ESAME :
1) Verterà  in una prova orale finalizzata allaccertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dallAllegato A e valuta la padronanza delle discipline.
La prova ha una durata massima di 30 minuti. La prova valuta anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del QCER per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.

Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.

Tracce della prova orale: sono predisposte da ciascuna commissione. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, allatto delleffettuazione della prova medesima (una scelta criticata dalle organizzazioni sindacali). Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.

F) COME VERRA’ VALUTATA LA PROVA

  1. La commissione assegna alla prova disciplinare un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale preventivamente predisposti. Non è prevista una soglia minima di voto per superare la prova.

G) VALUTAZIONE DEI TITOLI

  1. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici e professionali un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI
Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenersi entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del ministro dell’istruzione.

H) PERCORSO DI FORMAZIONE E ANNO DI PROVA

Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissioni in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato dall’anno scolastico 2022/2023 e partecipano con onori a proprio carico a un percorso di formazione anche in collaborazione con le università che ne integra le competenze professionali. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

I) VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione inziale e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2023 o, se successiva, dalla data di presa del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

L) DECADENZA DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie di merito regionali decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori.