STATO DI EMERGENZA PROROGATO AL 30 GIUGNO 2022: SITUAZIONE NELLE SCUOLE- COMMENTO DI TUTTE LE NORMATIVE NEL DOSSIER DEL PARLAMENTO

Come è ben noto con il  Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 è stata disposto la proroga dei termini delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria eccezionale.

In ragione di tale proroga e della ripercussioni nell’ambito scolastico, il Ministero ha emanato varie circolari che, nell’intento di fornire chiarimenti, hanno invece determinato nuovi dubbi in particolare per i soggetti destinatari della sorveglianza sanitaria  e lavoratori fragili.

  1. PERSONALE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE TEMPORANEA

In tale situazione si trovano tutti i lavoratori che hanno  una “condizione di fragilità temporanea”  tenuto conto dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

Le scuole in cui sono presenti detti lavoratori devono far riferimento alla nota ministeriale nota-1585-dell-11-settembre- 2020 che, per l’appunto, tratta le situazioni di coloro che si trovano di fronte a “sorveglianza sanitaria eccezionale”, istituto prorogato dal DL 105/2021 fino al 31 dicembre 2021, poi prorogato dal D.L. 122 fino al 31 marzo 2022 e da ultimo prorogato adesso fino al 30 giugno 2022.

In questo caso la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica.

Sarà cura dei predetti lavoratori richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione al Covid-19, anche nell’ipotesi in cui i datori di lavoro, non siano tenuti alla nomina del “medico competente” per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi:

  • l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
  • le Aziende Sanitarie Locali;
  • i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).

L’INAIL con proprio avviso ha chiarito che le richieste continueranno ad essere trattate secondo le indicazioni operative della circolare numero 44 dell’11 dicembre 2020.

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data del 30 giugno 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online

2) LAVORATORI FRAGILI

 

Rientrano in tale situazione tutti i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie  salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104″.

Si tratta pertanto dei lavoratori che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104);
  • certificazione attestante una condizione di rischio derivante da:
    • immunodepressione;
    • da esiti da patologie oncologiche;
    • dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Le misure previste per i “lavoratori fragili” tout court scadute il 31 marzo 2022 non sono state invece prorogate.

Si allega, inoltre, un dossier del Parlamento in cui sono riassunte tutte le normative che si sono succedute, con un prezioso commento articolo per articolo

NORME COMMENTATE STATO DI EMERGENZA E SCUOLA