BOZZA DPCM SUL CONSEGUIMENTO DEI 60 CFU PER ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito una prima informativa circa il nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) con cui si dovrebbero istituire i  corsi abilitanti. Tale provvedimento, previsto dalla legge 79/2022 doveva essere emanato entro il 30 luglio 2022 ma. ovviamente, vede “la luce” a distanza di 1 anno. 

Sul  provvedimento, del quale il Ministero non ha fornito la bozza del testo, ha espresso parere favore il CSPI 

SCHEDA RIEPILOGATIVA

A) SOGGETTI AVENTI TITOLO A PARTECIPARE

Ai percorsi abilitanti PARTECIPANO i docenti in possesso di un titolo idoneo per l’insegnamento nella classe di concorso interessata, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al DPR 19/2016 così come modificate dadl DM 259/2017 (quindi laurea magistrale comprensiva degli eventuali CFU integrativi richiesti per l’accesso alla classe di concorso oppure, nel caso degli insegnanti tecnico pratici, diploma tecnico o professionale ITP).

Possono accedere anche gli studenti che stanno frequentando il corso di laurea magistrale che non hanno ancora acquisito il titolo di studio purché abbiano già conseguito almeno 180 CFU. 

B) PREVISIONE PERIODO SVOLGIMENTO CORSI

I corsi verrebbero attivati sin dal prossimo autunno con conclusione entro l’a.a.2023/2024

C) SPESE DI AMMISSIONE E FREQUENZA
Il DPCM stabilisce un costo massimo pari a:

  • 2.500 euro per i corsi da 60 CFU.
  • 2.000 per gli studenti che frequentano i corsi contemporaneamente all’iscrizione al percorso della laurea magistrale.
  • 2000 euro massimo anche per i docenti che vogliono conseguire un’ulteriore abilitazione con i corsi da 30 CFU, per gli specializzati sostegno che si intendono conseguire l’abilitazione su materia e per i docenti che dopo il concorso dovranno completare la propria formazione con i 30 CFU nell’anno di prova con contrato a tempo determinato.

D) NUMERO DEI POSTI
I corsi sono a numero chiuso. Il  Ministero dell’Istruzione e del Merito, comunica al MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) la stima sul fabbisogno di docenti abilitanti in modo da contemperare due esigenze:

  • garantire la selet­tività delle procedure concorsuali
  • evitare in generale o su specifiche clas­si di concorso, che si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

A sua volta, il MUR ogni anno pubblica un decreto con i posti per ciascuna classe di concorso, similmente a quanto già accadeva in passato per la SSIS e il TFA su materia.

Se il numero di partecipanti dovesse superare il numero dei posti, le Università e le Istituzioni AFAM potranno programmare delle selezioni a livello locale, secondo modalità individuate dal MUR.

F) LA RISERVA DI POSTI
É prevista una riserva di posti per coloro che sono titolari di un contratto di docenza in una scuola statale, paritaria o IeFP:

  • del 40%  per il primo ciclo dei corsi di formazione e
  • del 30% per il secondo e il terzo ciclo

La riserva viene calcolata sul totale dellofferta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna Università o Istituzione AFAM.

G) IL RICONOSCIMENTI DEI CFU GIA’ ASSOLTI
Ai fini del conseguimento dei 60 CFU o CFA possono essere riconosciuti

  • 24 CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, ferma restando la necessità di acquisire almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto.
  • I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo del DPCM definito all’allegato A.

Secondo le Linee Guida si possono riconoscere:

  • Al massimo 12 CFU per l’area di scienze dell’educazione e didattiche disciplinari
  • al massimo 5 CFU per il tirocinio
  • eventuali CFU per il dottorato

H) COME SARA’ ORGANIZZATO IL PERCORSO ABILITANTE
I percorsi consistono in 60 CFU/CFA di cui:

  • 10 CFU/CFA in area pedagogica
  • 20 CFU/CFA di tirocinio di cui
    • 15 di tirocinio diretto
    • 5 di tirocinio indiretto
  • 3 CFU/CFA di formazione inclusiva
  • 3 CFU/CFA di area inguistico-digitale
  • 4 CFU/CFA di discipline socio-psico-antropologiche
  • 18 CFU/CFA di didattica della disciplina
  • 3 CFU/CFA di legislazione scolastica

La frequenza del corso è obbligatoria per almeno il 60%.

I) ORGANIZZAZIONE DEI CORSI.
Le attività formative  sono svolte interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque  non  superiore  al  20  per cento del totale”. Nel DPCM non viene specificato altro anche perché il governo vorrebbe intervenire sulla norma e aumentare la quota di attività erogata in modalità telematica.

L) SVOLGIMENTO PROVA FINALE DEL PERCORSO ABILITANTE
La prova finale del percorso consiste in una prova scritta e in una lezione simulata. La prova sccrita consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi e situazioni problematiche verificatesi durante il tirocinio. La lezione simulata ha la durata massima di 45 minuti e consiste nella progettazione di un’attività didattica, comprensiva delle scelte contenutistiche e didattiche

Entrambe le prove vengono superate con un punteggio di almeno 7/10.

M) DOCENTI IN POSSESSO DEI 24 CFU
Coloro che hanno già conseguito i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche (ai sensi del DM 616/2017) entro il 31/10/2022 potranno partecipare ai concorsi banditi fino al 31/12/2024.

Qualora risultino vincitori sottoscriveranno un contratto a tempo determinato e seguire il percorso formativo da 36 CFU volto al completamento della formazione abilitante.

Se il percorso formativo è superato con successo, firmeranno un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno l’usuale anno di prova.

N) DOCENTI IN POSSESSO DI ALTRA ABILITAZIONE INTERESSATI A CONSEGUIRE ULTERIORE TITOLO ABILITANTI 
I docenti già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno potranno conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di:

  •         — 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale,
    • di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento
    • altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non puo’ essere inferiore a 12 ore.

Il DPCM assegna ai Centri la valutazione dei crediti già posseduti anche attraverso l’esperienza informale e non formale ai fini della definizione del percorso necessario per il conseguimento della nuova abilitazione.

Come riferisce la CISL Scuola, nei confronti di tale personale l’Amministrazione ha riferito che entro l’estate sarà emanato un provvedimento di legge finalizzato a garantire condizioni di accesso, all’offerta formativa ai fini abilitanti dei docenti ingabbiati svincolando tali percorsi dalle regole stringenti imposte dal DL 36 rispetto al  fabbisogno di docenti abilitati al cui calcolo provvede il MIM su base triennale.

O) UNIVERSITA’ CHE ORGANIZZERANNO I CORSI
I corsi saranno erogati dalle Università e istituzioni AFAM che si organizzano anche in forma aggregata sotto forma di Centri Multidisciplinari che si accrediteranno presso il MUR sulla base di requisiti fissati dal DPCM e controllati dall’ANVUR.