DOMANDE DI MOBILITA’ PER L’A.S. 2024/2025: CHIARIAMO LA SITUAZIONE DEGLI IMMESSI IN RUOLO DAL 1.9.2023 E DI COLORO CHE SONO GIA’ DI RUOLO NEGLI ANNI PRECEDENTI.

In questo nostro resoconto vogliamo chiarire alcuni aspetti relativi alla possibilità di produrre domanda di trasferimento da parte DI:  a) docenti immessi in ruolo dal 1.9.2023 (tenendo conto della procedura concorsuale dalla quale sono stati reclutati) e b) docenti già di ruolo e che intendono produrre domanda di trasferimento.

Preliminarmente, occorre evidenziare come per il prossimo anno scolastico 2024/2025 deve essere  sottoscritto una integrazione al Contratto Integrativo Nazionale per la mobilità del personale docente, educativo e ATA,  sottoscritto in data 18/05/2022, che disciplina i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/25, tenuto conto di alcune novità contenute nel nuovo contratto di lavoro sottoscritto il 18 GENNAIO 2024. 

Ad oggi, però, tale  procedura ancora non è iniziata per cui non è possibile fare previsioni su possibile modifiche rispetto agli anni decorsi. Alla luce del mancato accordo, che ci sia augura avvenga al più presto, dobbiamo necessariamente fare riferimento alle disposizioni legislative, al nuovo contratto di lavoro e, per quanto attiene a coloro che sono di ruolo precedentemente al 1.9.2023, al contratto integrativo nazionale che ha disciplinato la mobilità per l’a.s. 2023/2024

  1. DOCENTI  ASSUNTI DAL 1.9.2023 SU POSTI DI SOSTEGNO DA GPS – GRADUATORI PROVINCIALI DI ISTITUTO – CON INCARICO ANNUALE FINALIZZATO AL RUOLO. 
  2. DOCENTI ASSUNTI DA CONCORSO STRAORDINARIO BIS DAL 1.9.2023 CON INCARICO ANNUALE FINALIZZATO AL RUOLO
  3. DOCENTI ASSUNTI DA QUALSIASI ALTRA PROCEDURA CONCORSUALE CON DECORRENZA 1.9.2023

Il  DL n. 44/2023, convertito poi in legge n. 74/2023, ha previsto il reclutamento dei docenti su posto di sostegno attingendo dalle GPS PROVINCIALI (VEDESI AL RIGUARDO  IL D.M.  119/2023). Trattasi, in sostanza, di quei docenti che sono stati assunti, con incarico annuale finalizzato al ruolo, dalla GPS della graduatoria provinciale in cui erano inseriti oppure mediante la procedura cosiddetta DELLA MINI CALL VELOCE- docenti che hanno prodotto domanda in altra regione/provincia al termine della prima fase di assunzione delle GPS sui posti rimasti disponibili 

Tali docenti, dal punto di vista giuridico, non sono di ruolo perchè otterranno l’agognata assunzione dal 1.9.2024, dopo aver superato l’anno di formazione e prova previsto dal D.L.vo 59/2017. I predetti docenti matureranno l’immissione in ruolo venendo confermati nella sede di attuale servizio (come detto con decorrenza 1.9.2024 ai fini economici e, dal 1.9.2023- retrodatata- ai fini giuridici.).

Considerato, pertanto, che tali docenti matureranno l’immissione in ruolo, dopo il superamento del periodo di prova, con effetto  dal 1.9.2024 non potranno (ovvero non “potrebbero”) produrre domanda di mobilità (quindi nè trasferimento nè assegnazione provvisoria) 

In tale siffatta situazione SI TROVANO ANCHE QUEI DOCENTI che in ragione della tardività, per esempio, dell’approvazione delle graduatorie del concorso straordinario bis, sono stati assunti dal 1.9.2023. 

QUINDI, STANTE LA  NORMATIVA ATTUALE, I SOPRA CITATI DOCENTI NON POSSONO (OVVERO POTREBBERO) PARTECIPARE ALLA MOBILITA’ (TRASFERIMENTO E ASS.PROVVISORIA) PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO.

Abbiamo usato il condizionale in quanto la stessa situazione era presente per il corrente anno scolastico per i docenti immessi in ruolo dal 1.9.2022, senonchè in base all’intesa trovata fra il Ministero dell’Istruzione e le cosiddette OO.SS. rappresentative,  in data 13 giugno 2023 i predetti docenti hanno potuto produrre domanda di mobilià (trasferimento) condizionata, cioè hanno avuto convalidata la domanda al superamento del periodo di prova non tenendo conto della decorrenza, che è rimasta sempre 1.9.2023,  ma alla relazione positiva del comitato di valutazione intervenuta prima dell’effettuazione da parte del sistema informativo del Ministero delle operazioni di trasferimento. Ovviamente, avendo prodotto domanda di trasferimento, hanno potuto produrre anche domanda di assegnazione provvisoria. 

LA DEROGHE AI VINCOLO

Premesso quanto innanzi, vediamo ora le deroghe al vincolo:  

  1. Il vincolo non si applica nei casi in cui il docente, in servizio in una istituzione scolastica, in ragione del nuovo organico determinato per l’a.s. 2024/2025, si venga a trovare in situazione di sovrannumero. In tal caso, non trovando più posto nella scuola in cui avrebbe ottenuto la conferma in ruolo, potrà produrre domanda di mobilità.
  2. Il vincolo, inoltre, non si applica ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità (attenzione nei trasferimenti interprovinciali deve riferirsi a coniuge o figli, nelle assegnazioni provvisorie può riguadare anche parenti entro il trzo grado a determinate condizioni). In ogni caso, la deroga può essere concessa a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si sia verificata successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o inserimento nelle GPS. 
  3. In ogni caso, durante i tre anni di blocco, gli interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione SOLO PERO’ NELLA PROVINCIA DI TITOLARITA’ E NON INTERPROVINCIALE.
  4. Tenuto, poi, conto di quanto previsto (ma ancora da disciplinare nel nuovo CCNI relativo alla mobilità) ai docenti assunti dal 1.9.2023, al pari dei  docenti di ruolo, si applicheranno le deroghe previste dall’art. 34 del nuovo CCNL 2019/21, secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per il ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01, con la persona con disabilità da assistere (varrà anche per i trasferimenti interprovinciali l’estensione per assistenza al parente entro il terzo grado ?). La stessa deroga si applica anche per il personale con disabilità di cui all’articolo 21 della legge 104/92. Anche per l’applicazione di tale deroga bisognerà attendere il nuovo CCNI per quanto riguarda il limite imposto circa la sopravvenuta situazione per i benefici di cui alla legge 104 successivamente all’inclusione in GPS ovvero domanda di concorso. 
  5. I predetti docenti, inoltre, potranno  accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità (solo su posto intero e non per spezzone) per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova, come disposto dall’articolo 3/3 DM 138/2023, per cui occorrerà anche in questo caso aspettare il nuovo CCNI per avere contezza se ci sarà una deroga anche in considerazione che il periodo di prova verrà di fatto formalizzato massimo nel mese di luglio 2024 e che la conferma in ruolo decorrerà dal 1.9.2024 data sotto la quale potrebbe (se non dopo in moltissimi casi) perfezionarsi il conferimento della supplenza. 

2) DOCENTI DI RUOLO DAL 1.9.2022 – QUALI VINCOLI ?

1) In base al DL n. 36/2022, convertito in L. n. 79/2022 (che ha modificato l’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017) e del DL 21/2022, convertito in legge n. 51/2022, (che ha modificato l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94) è stato stabilito che il nuovo vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, per i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione, abbia decorrenza  dall’a.s. 2022/23, venendo così abolito il  “vecchio” vincolo per i neoassunti degli anni precedenti.

2) Il vincolo, poi, in seguito alle modifiche apportate dal DL n. 44/2023 (convertito in L. n. 74/2023) all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, è stato rinviato di un anno e, stando alla normativa vigente, decorre dalle assunzioni a.s. 2023/24

Ciò posto, allora, possiamo così riassumere i vincoli per i docenti già di ruolo con conferma ottenuta dal 1.9.2023 precisando che il vincolo si applica dai movimenti per l’a.s. 2022/23.

  1. Ai sensi dell’articolo 2/2 del CCNI 2022/25, sono soggetti al vincolo triennale i docenti che hanno presentato domanda di trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra sia provinciale che interprovinciale e sono stati soddisfatti in una delle scuole (preferenza puntuale) indicate nella domanda oppure hanno otteuto  il movimento nel comune di titolarità attraverso la preferenza sintetica “distretto sub comunale”. Tale vincolo opera  all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa
  2. Ai sensi dell’articolo 2/3 del CCNI 2022/25, il docente che ha ottenuto il trasferimento/passaggio interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza (scuole, comune, distretti e provincia) in relazione alla quale è soddisfatto, non potrà  presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) prima di tre anni dalla precedente assegnazione di sede
  3. Sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1, punti I-III-IV-VI-VII-VIII, del CCNI sulla mobilità, qualora abbiano ottenuto il movimento in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, nonché i trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta. 

Giova ancora una volta evidenziare che tutto quanto sopra esposto potrebbe essere oggetto di modifiche (laddove possibili stante le disposizioni di legge o integrazioni utilizzando quanto previsto CCNL del 18 gennaio 2024)