GPS 2024: PARERE NEGATIVO DEL CSPI SULLA O.M. RELATIVAMENTE AL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AI DOCENTI IN POSSESSO DI TITOLO CONSEGUITO ALL’ESTERO-SCARICA LA BOZZA DELLA O.M.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), ha espresso il proprio parere  nella seduta plenaria del 12/04/2024,  sullo schema di ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo».

Tale parere , come era prevedibile  è negativo per quanto riguarda la possibilità, per gli aspiranti in possesso di un titolo di accesso conseguito all’estero non ancora riconosciuto, di stipulare contratti a tempo determinato (art. 7, comma 4, lett. e).

Nei prossimi giorni il Ministero deciderà se accogliere o meno le richieste del CSPI ed emanerà l’Ordinanza Ministeriale.

VEDIAMO ORA LE MODIFICHE (SICURAMENTE DEFINITIVA RISPETTO ALLA PRECEDENTE ORDINANZA MINISTERIALE:

Le modifiche  introdotte nel testo dell’Ordinanza Ministeriale riguardano principalmente tre punti:

  1. all’articolo 7, comma 4, lettera e), secondo periodo, è stata inserita la possibilità di iscrizione con riserva per coloro che conseguiranno il titolo previsto per l’insegnamento negli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico (Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non vedenti
  2. all’articolo 7, comma 4, lettera e), ultimo periodo, è stata prevista la possibilità, per gli aspiranti in possesso di un titolo di accesso conseguito all’estero non ancora riconosciuto, di stipulare contratti a tempo determinato con specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo;
  3.  all’articolo 15, è stato inserito il comma 7, che prevede la valutabilità dei servizi prestati a seguito di provvedimenti giurisdizionali cautelari poi caducati dalla decisione definitiva.

Il CSPI, rispetto ai cambiamenti intervenuti nella attuale formulazione dell’O.M., non rileva eccezioni riguardo ai punti 1) e 3), mentre, rispetto al punto 2), richiama quanto contenuto nel parere n. 121: “Il CSPI, per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli esteri, auspica che le nuove procedure intraprese dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, congiuntamente al Ministero dell’Università e della Ricerca, consentano il tempestivo riconoscimento dei suddetti titoli, al fine di garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie sia in quella di conferimento delle supplenze”.

Ricordiamo a tal fine che sono  circa 12mila i docenti che hanno acquisito un titolo di abilitazione o specializzazione per il sostegno all’estero, per cui la soluzione proposta nel testo, a parere del CSPI, non appare  più sufficiente a “garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie sia in quella di conferimento delle supplenze”.

La formulazione oggi contenuta nell’O.M. in esame: “L’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in  caso di diniego del riconoscimento del titolo” appare foriera di innumerevoli occasioni di contenzioso (i docenti in parola, ad esempio, potrebbero essere sottoposti a misure compensative solo a scadenza di contratto). Quanto rappresentato dal CSPI, si fonda sul fatto che molte richieste di riconoscimento dei titoli esteri sono stati oggetto di  provvedimenti di rigetto, in particolare i titoli di specializzazione sul sostegno. 

Il CSPI coglie l’occasione di proporre un correttivo relativo alla Tabella 3, in relazione alla sezione B “Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso”.

Il punto B.6, infatti, prevede l’attribuzione di 3 punti per il “Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado sulla specifica classe di concorso, qualora non utilizzato come titolo di accesso e non valutato ai sensi del punto B.4, per ciascun titolo”.

Il CSPI, al fine di valorizzare la partecipazione a prove concorsuali selettive, propone di attribuire il punteggio anche nel caso in cui il superamento di un concorso ordinario abilitante sia già utilizzato come titolo di accesso.

Si chiede pertanto la modifica del testo prevedendo l’attribuzione di 3 punti per il “Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado sulla specifica classe di concorso, qualora non valutato ai sensi del punto B.4, per ciascun titolo”.

Il CSPI, inoltre, in riferimento all’attribuzione delle supplenze su sostegno, rileva che rispetto al reclutamento degli insegnanti attraverso l’incrocio con le graduatorie di posto comune, si porrà per le rinnovate graduatorie provinciali e di istituto una incoerenza formale e sostanziale relativa alla formazione iniziale dei docenti per la scuola primaria.

La neo costituita graduatoria per l’insegnamento delle scienze motorie nella scuola primaria (nelle sole classi IV e V), infatti, potrebbe essere utilizzata, proprio con l’incrocio tra le graduatorie, per l’attribuzione delle supplenze su sostegno senza titolo.

I docenti della nuova graduatoria, purtroppo, risultano sprovvisti del titolo di accesso richiesto dagli ordinamenti per l’insegnamento nella scuola primaria (laurea in Scienze della Formazione Primaria ovvero diploma di istituto magistrale di vecchio ordinamento). Il CSPI auspica che l’Amministrazione produca uno specifico correttivo, al fine di assicurare personale docente con una formazione adeguata alla scuola primaria anche per le attività di insegnamento a supporto degli alunni con disabilità.

Ancora in riferimento alle conseguenze applicative dell’entrata in vigore del DM 255/2024 (revisione e accorpamento delle classi di concorso), il CSPI, soprattutto al fine di assicurare omogeneità dell’applicazione e uniformità di trattamento degli aspiranti e, quindi, limitare il proliferare del contenzioso, chiede di inserire all’art. 15, comma 1, il seguente periodo: “A partire dall’anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento è valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata”.

Il CSPI, infine, in relazione alla sperimentazione di scuola secondaria di I grado a indirizzo Montessori, autorizzata con DM 237/2021, sottolinea, nelle more del passaggio ad ordinamento, la necessità di prevedere procedure di reclutamento dei docenti specializzati, in analogia a quanto già previsto per la scuola dell’infanzia e primaria.

Il CSPI, oltre a quanto proposto in premessa, esprime le seguenti specifiche richieste di integrazione, soppressione e modifica nell’articolato.

 

BOZZA DELL’O.M. RIVISTA CON PARERE CSPI: O.M. CON NUOVO PARERE CSPI DEL 12 APRILE