NUOVO SISTEMA DI RECLUTAMENTO E CONCORSI NELLA SCUOLA: CHIARIMENTI SUI TITOLI DI ACCESSO E POSSESSO 24 CFU- LA FLP SCUOLA INFORMA-

Dopo la pubblicazione in  Gazzetta ufficiale della Legge 79/2022 di conversione del DL 36, molti sono i quesiti che ci vengono posti relativamente al possesso dei 24 CFU per partecipare ai prossimi concorsi nella scuola ovvero inserimento in graduatoria.

In proposito, occorre preliminarmente sottolineare che i dovuti e necessari  chiarimenti dovranno essere forniti con l’ormai  prossimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  da pubblicare entro il 31 luglio. In detto provvedimento dovranno essere contenuti tutti i dettagli riguardanti le disposizioni relative al percorso di abilitazione da 60 crediti.

In ogni caso, dalla lettura delle norme contenute nella legge 79/2022, una delle principali novità riguarda proprio la nuova organizzazione e svolgimento dei concorsi di accesso nella scuola. 

Infatti, il nuovo concorso consisterà in  una  prova computer based a risposta aperta, non più chiusa. A seguire sarà la volta della prova orale, che verificherà le competenze disciplinari, quelle pedagogico-didattiche e l’attitudine all’insegnamento.

Per partecipare al concorso occorrerà essere in possesso di taluni indispensabili  requisiti :

a) per partecipare al concorso per i posti comuni occorre essere in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso più l’abilitazione.

In sostanza,  viene previsto che :

  1. occorre aver superato un percorso di abilitazione all’insegnamento, che certificherà le competenze minime che andranno a costituire il profilo del docente secondo dei traguardi stabiliti dal cosiddetto Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato.
  2. Per i precari storici è previsto un percorso di reclutamento in 3 fasi. Ci riferiamo ai docenti che possiedono il titolo di studio necessario per l’accesso al concorso, e hanno svolto nei cinque anni precedenti, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso istituzioni scolastiche statali, di almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 1 specifico (classe di concorso o tipologia di posto per la quale si concorre).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Per detto personale precario viene prevista:                                                                                                                                                                                                                                                                      a) Partecipazione ad un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale.                                                                                                                                                       b) Contratto a tempo determinato e acquisizione di 30 crediti formativi con una prova finale abilitante (solo per chi non è già abilitato).                                                                                        c)Periodo di prova di un anno il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.

Relativamente ai posti di sostegno, ha accesso al concorso chi sia in possesso di specializzazione.

Nel provvedimento legislativo sono, però, contenute alcune disposizioni transitorie:

  • Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.
  • E sempre fino al 31 dicembre 2024 sono anche ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
  • Fino al 31 dicembre 2024 ai percorsi di specializzazione sul sostegno accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.

I vincitori del concorso su posto comune, con abilitazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.

Il superamento del periodo annuale di prova in servizio comporta lo svolgimento di un servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.

Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, sulla base dell’istruttoria di un tutor.

In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.

I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento (in pratica se non hanno già una abilitazione)  sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale.

Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.

L’acquisizione dei 30 CFU/CFA comporta una prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l’abilitazione.

Anche i vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo.

Il docente che supera il test finale e viene valutato positivamente viene cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, eventualmente il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione.

Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

Premesso, quindi, quanto sopra circa i requisiti di  partecipazione ai prossimi concorsi, appare chiaro che, relativamente al possesso dei 24 CFU, il legislatore ha previsto quindi una fase transitoria.

Come sopra già esplicitato, allora, i docenti che intendono partecipare ai prossimi concorsi:

a) Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono ammessi a partecipare per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico se hanno  conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. 

b) E sempre fino al 31 dicembre 2024 sono anche ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

c) Fino al 31 dicembre 2024 ai percorsi di specializzazione sul sostegno accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento