PERCORSI ABILITANTI 30/36/60 CFU: COME AVVIENE IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI CONSEGUITI DURANTE PERCORSO UNIVERSITARIO?

Siamo in attesa (sarà questa la settimana buona?) della pubblicazione del decreto del Ministero dell’Università con cui verranno autorizzati i corsi per il conseguimento dell’abilitazione presso le strutture universitarie nonchè presso i  conservatori di musica e accademie belle arti. 

Nel frattempo, molti dubbi sono sorti circa il riconoscimento dei crediti universitari, da portare in detrazione dei crediti oggetto dei percorsi per l’abilitazione, conseguiti durante il percorso di studi attraverso cui il docente ha ottenuto il  titolo di laurea OVVERO contenuti nei “24 cfu” per accedere all’insegnamento. 

Come è noto, infatti, il DPCM del 4 agosto 2023,  che regola i percorsi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento previsti dalla riforma del reclutamento (Decreto Legge 36/2022 convertito nella Legge 2022), ha previsto che i percorsi abilitanti sono distinti in corsi da 60 CFU\CFA al termine dei quali, previo superamento della prova finale, viene conseguita l’abilitazione all’insegnamento nella specifica classe di concorso.  La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A al decreto. 

L’art. 8 del DPCM in parola prevede che ” 1. Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’art. 7, comma 2, sono riconosciuti 24 CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto. Ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale, l’offerta formativa è definita dall’allegato 5 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.”

Questo significa che i 24 CFU/CFA, solo se conseguiti entro il 31 ottobre 2022, sono riconosciuti ai fini dei percorsi di formazione iniziale, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto.

I docenti in possesso dei 24 CFU, completeranno il percorso di formazione iniziale facendo il percorso da 36 CFU secondo quanto indicato dall’allegato 5 al DPCM.

Il DPCM del 4 agosto 2023  prevede:

  • 3 CFU/CFA in discipline di area pedagogica;
  • 10 CFU/CFA di tirocinio diretto;
  • 3 CFU/CFA di tirocinio indiretto;
  • 3 CFU/CFA in discipline di area linguistico-digitale;
  • 2 CFU/CFA in metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria.
  • 13 CFU/CFA in didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)
  • 2 CFU/CFA in discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.

Sempre secondo l’art. 8 comma 2 del DPCM: “I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il profilo di cui all’allegato A al presente decreto, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui all’allegato B al presente decreto, di cui e’ parte integrante ed essenziale.”

L’allegato B detta le Linee Guida per il riconoscimento dei crediti.

Ferma restando la coerenza con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (di cui all’allegato A), il riconoscimento dei crediti già conseguiti avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonchè alla luce dei seguenti principi e criteri:

  1. É possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici purchè essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’allegato A. L’individuazione dei crediti formativi da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell’attestazione e dell’eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti;
  2. in ogni caso, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
  3. analogamente, il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto;
  4. il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015;
  5. nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale;
  6. il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5 (cioè nel caso dei percorsi abbreviati da 30 e 36 CFU).

Alla luce di quanto esposto, possiamo dedurre che: 

  1. I 24 CFU\CFA per l’insegnamento conseguiti entro il 31 ottobre 2022, sono riconosciuti. In questo caso, i docenti in questione dovranno intraprendere il percorso previsto dall’Allegato 5 al DPCM. In questo caso il riconoscimento è previsto in automatico. 
  2. Altri crediti conseguiti nell’ambito dei percorsi universiari\accademici possono essere riconosciuti solo se coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (Allegato A) e comunque sempre entro certi limiti.
    1. Al massimo 12 CFU\CFA per quanto concerne le attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
    2. Al massimo 5 CFU\CFA per quanto concerne le attività di tirocinio diretto e indiretto;
  3. Nel caso dei percorsi abbreviati da 30\36 CFU\CFA il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione. Per esempio, per quanto concerne i percosi da 30 CFU, potranno al massimo essere riconosciuti 6 CFU per quanto concerne le attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso.

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