L’ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI MADRI CON DUE FIGLI: LA PROCEDURA -CIRCOLARE INPS

La legge di bilancio 2024 ha introdotto l’esonero contributivo a favore delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato che abbiano almeno due figli. L’esonero spetta già a partire dal mese di gennaio 2024.  

L’INPS con la circolare n. 27 del 31-01-2024ha fornito indicazioni e istruzioni per la gestione di detta misura. 

A CHI SI APPLICA
L’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia già instaurati sia che si instaureranno nel periodo di vigenza dell’esonero, dei settori pubblico e privato con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, in riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Per la sola annualità del 2024, in via sperimentale, l’esonero contributivo è esteso alle lavoratrici madri di due figli.

Nello specifico, l’esonero contributivo spetta in favore:

  • delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, soddisfino il requisito richiesto di essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni. La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
  • Parimenti, l’esonero spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni. Il requisito dell’essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l’eventuale successiva premorienza di un figlio.

ESEMPI

  • La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025;
  • la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024;
  • la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l’11 giugno 2024. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024;
  • la lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l’esonero. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l’esonero contributivo;
  • la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.

I casi esemplificativi di cui sopra si riferiscono a ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in corso alle date indicate. Resta fermo che, qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, nelle ipotesi in cui la nascita del secondo figlio avvenga l’11 giugno 2024 e il rapporto di lavoro dipendente venga instaurato a decorrere dal 1° settembre 2024, l’esonero contributivo trova applicazione a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024.

La riduzione contributiva in esame spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.

FINO A QUANDO SI APPLICA
L’esonero per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, trova applicazione, per le lavoratrici madri di tre o più figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Inoltre, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo trova applicazione anche per le lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma. Nello specifico:

  • l’esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
  • l’esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

IMPORTO
L’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

PART-TIME
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

CASI PARTICOLARI
Nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 18 anni, l’esonero trova applicazione a  partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.

Parimenti, nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 10 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.

ISTRUZIONI OPERATIVE
Al fine di agevolare l’accesso alla misura in trattazione, le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

Resta fermo che, qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’INPS le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli.

Sarà dato atto della disponibilità di tale applicativo sul portale istituzionale www.inps.it. con pubblicazione di apposito messaggio.

Al riguardo, si evidenzia che la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.

Si ribadisce, da ultimo, che l’esonero in argomento spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.

Circolare INPS numero-27-del-31-01-2024