MOBILITA’ PER L’A.S. 2024/2025: LE PRECEDENZE PER LEGGE 104 E IL PERICOLO DEI DIRITTI NEGATI

Nel nostro precedente articolo –clicca quici siamo occupati degli effetti dei vincoli di permanenza nella scuola assegnata (nomina in ruolo o trasferimento su sede analitica) che impediranno a tanti docenti di produrre domanda di mobilità per l’a.s. 2024/2025.

Ora vogliamo occuparci, anche per chiarire tanti dubbi in proposito, della possibilità di produrre domanda di mobilità, evitando i vincoli, per coloro che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 104/1992

Il personale docente che gode dei benefici indicati nella legge 104(precedenza per disabilità personale ovvero per assistenza a soggetti disabili) ha  priorità nelle richieste di trasferimento e non possono essere incluse nella graduatoria interna dell’istituto.

Innazi tutto dobbiamo precisare che l’articolo 33, paragrafi 3 e 5 della legge stabilisce che i lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, che assistono persone con disabilità gravi (come coniugi, parenti di secondo grado o terzo grado con genitori o coniugi anziani o con problemi di salute), hanno il diritto di scegliere una sede di lavoro vicino al domicilio della persona da assistere.

Nell’ambito delle precedenze per la mobilità del personale scolastico, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) ha dato applicazione a quanto stabilito dal legislatore (in modo parziale e discriminante)

In particolare, le predette precedenze sono organizzate per categoria e sono valutate in base a un ordine di priorità specifico quando si tratta di trasferimenti territoriali e professionali.

Si deve anche premettere che il D.Lgs 105 del 30 giugno 2022, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, così estendendo i diritti ai caregiver familiari. A partire dal 13 agosto 2022, più soggetti possono fruire dei tre giorni mensili di permesso per assistere una persona disabile, su richiesta e in alternanza tra loro.  In conseguenza,l’O.M. 36/2023- regolante le operazioni di mobilità per l’a.s. 2023/2024, avuto  riguardo alle precedenze, ha recepito le modifiche apportate all’art. 33/3 della legge n. 104/92 [sostituito dall’art. 3/1, lett. b), n. 2), del D.lgs. n. 105/2022], estendendo gli effetti anche per quanto attiene alle operazioni di mobilità e all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.

Ritornando, ora,  al CCNI relativo alla mobilità, nel punto III si parla di: “Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative “: Tali docenti hanno diritto a una priorità nelle operazioni di trasferimento, a condizione che siano specificamente elencate in alcune categorie specifiche, come ad esempio disabilità con grado di invalidità superiore ai due terzi (congiuntamente al riconoscimento di soggetto disabile individuato ai sensi art.3 comma 1) oppure soggetto con  necessità di cure continue per gravi patologie art.3 comma 3. Per godere di questa priorità, è necessario inserire come prima preferenza il comune di residenza o cura.

Nel punto IV, si parla di “Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico (n.b. cambiato come sopra detto) al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale“. In questo caso, la priorità è data ai genitori, anche adottivi, del disabile in situazione di gravità e a chi esercita la tutela legale. Successivamente, viene riconosciuta la priorità per l’assistenza al coniuge e al figlio che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. In entrambi i casi, la priorità è limitata ai trasferimenti all’interno e per la provincia che comprende il comune di residenza o cura. Se non ci sono posti disponibili nel comune di residenza, è necessario indicare il comune più vicino o una scuola con sede di organico in un altro comune che abbia una sede/plesso nel comune di residenza o cura.
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento o per il distretto scolastico del domicilio è obbligatoria. In caso di mancata indicazione, le preferenze verranno considerate solo come domanda volontaria senza diritto di priorità.

Fino a questo punto le situazioni sono ben chiare (si fa per dire…)   senonchè, nonostante la legge 104/1992 preveda, come sopra detto, all’articolo 33, paragrafi 3 e 5  che i lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, hanno diritto, a richiesta, a godere dei benefici di permessi e precedenza ove assistino persone con disabilità gravi (coniugi, parenti di secondo grado o terzo grado con genitori o coniugi anziani o con problemi di salute), per il personale della scuola il CCNI 2022/25, sottoscritto da CGIL-CISL-UIL-SNALS-GILDA , ha stabilito che sia i docenti che il personale ata non potrà fruire della precedenza di cui all’art. 13/1, punto IV, nel caso di assistenza al genitore con grave disabilità, la medesima precedenza si applica soltanto nella I e nella II fase dei trasferimenti, ossia nell’ambito dei trasferimenti comunali e provinciali. Nel caso, quindi,  di trasferimenti interprovinciali, la priorità è riconosciuta ai genitori, anche adottivi, o a chi esercita la tutela legale e al coniuge del disabile in situazione di gravità e non già al figlio che assiste il genitore in situazione di gravità, nè tanto meno per assistenza a fratelli, sorelle, o parenti entro il terzo grado. Il dipendente della scuola, per tale tipologia di assistenza, ha diritto alla priorità solo nelle operazioni di assegnazione provvisoria, ma non per il trasferimento.

Da ultimo, facciamo presente che l’art. 34 del nuovo CCNL 2019/21 ha previsto che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs. n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104″

Se si legge con attenzione tale articolo, appare evidente che l’accordo, sottoscritto sempre dalle sopra indicate OO.SS. (fatta eccezione questa volta per la UIL) hanno concordato (nel merito aspettiamo il nuovo CCNI relativo alla mobilità, che deve essere ancora definito e che deve dare applicazione a quanto indicato nell’art.34 del nuovo CCNL) sul solo  riconoscimento della DEROGA AI VINCOLI PER COLORO CHE SI TROVANO IN SIFFATTA SITUAZIONE MA NON PREVEDEREBBE  CHE SI ABBIA TITOLO, IN CONSEGUENZA, ANCHE ALLA PRECEDENZA, COSI’ COME LA STESSA RISULTA DISCIPLINATA DAL PRECEDENTE CONTRATTO SULLA MOBILITA’ PER IL PERSONALE GIA’ DI RUOLO ( UN ASSURDO GIURIDICO…LADDOVE FOSSE RECEPITO IN QUESTO SENSO NEL NUOVO CCNI SULLA MOBILITA’)

Ovviamente, non possiamo non sottacere che sia per quanto riguarda il mancato riconoscimento della precedenza nei trasferimenti interprovinciali ai docenti e personale ata che assistono il genitore, fratelli o sorelle, etc (cosa già presente nel precedente CCNI sulla mobilità)  che  la temuta negazione dello stesso diritto di  precedenza per i docenti soggetti al vincolo e che si trovano nelle situazioni di cui all’art. 34 del nuovo CCNL,  CI LASCIA PERPLESSI ED ESTEREFFATI E, NEL MERITO,  ABBIAMO INTERESSATO IL NOSTRO UFFICIO LEGALE AFFINCHE’ ESAMINI LE PREDETTE QUESTIONI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI EVENTUALE RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO.